Possono utilizzare il Libretto Famiglia le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in loro favore per:

a) piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

c) insegnamento privato supplementare.

Possono avvalersi del Libretto Famiglia anche le società sportive per remunerare le prestazioni occasionali rese dagli steward per le attività di cui al decreto del Ministro dell’Interno 13 agosto 2019.

Possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale i seguenti soggetti:

  • Professionisti
  • Lavoratori autonomi,
  • Imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura private
  • Amministrazioni pubbliche.

Il limite di compenso, riferito all’anno civile, è relativo a:

a) ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;

b) ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;

c) prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

Per tutti gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale, a partire dal 2023, è stato aumentato a 10.000 euro l’importo massimo di compenso erogabile per anno civile dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori, a condizione che ci sia una effettiva diversificazione dei prestatori.

E’ stata ampliata la platea di utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale, consentendone il ricorso agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a decorrere dal 1° gennaio 2023 può erogare compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per anno civile.

Permangono invece immutati i limiti di compenso pari a:

  • 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  • 2.500 euro di compenso per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

È stato elevato a dieci lavoratori il previgente limite per il quale non era consentito l’accesso al Contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori con alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.