La somministrazione a tempo determinato di lavoratori non può superiore il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione del contratto di somministrazione.
La novità consiste nell’esclusione dal computo del predetto limite quantitativo delle seguenti tipologie di lavoratore:
– lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato;
– lavoratori assunti pe svolgere attività stagionali o specifici spettacoli;
– lavoratori assunti dalle start-up;
– lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti;
– lavoratori con più di 50 anni di età.