I camerieri, il personale di servizio e di cucina delle imprese artigiane alimentari (pizzerie al taglio, rosticcerie eccetera) non operanti nel settore dei pubblici esercizi, non possono essere assunti con contratto di lavoro intermittente.
Secondo il Ministero, infatti, per essere oggetto del lavoro a chiamata, l’attività si deve svolgere esattamente nei settori indicati e la nozione di “esercizi pubblici in genere” non può essere estesa anche alle imprese artigiane alimentari, non operanti nel settore dei pubblici esercizi.
Inoltre ricordiamo che tale settore, unitamente a quelli del turismo e dello spettacolo, usufruisce già di una specifica deroga normativa che consente di disapplicare la limitazione triennale delle 400 giornate di utilizzo dei lavoratori a chiamata.
Rammentiamo che già in origine il decreto legislativo 276/03 (previsione successivamente confermata anche dall’articolo 13, del decreto legislativo 81/2015) aveva demandato ai contratti collettivi il compito di individuare le esigenze di ricorso al contratto a chiamata.
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