Le aziende alberghiere e le strutture che operano nel settore del turismo possono ricorrere al lavoro occasionale avendo alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori e a condizione che le attività siano rese da parte di titolari di pensione, studenti con meno di 25 anni di età, persone disoccupate e percettori di prestazioni di sostegno al reddito.
Inoltre, questi lavoratori devono autocertificare la propria condizione all’atto della registrazione nella piattaforma telematica dell’Inps.Identico l’obbligo dei prestatori nel settore agricolo, che devono attestare anche la non iscrizione, nell’anno precedete, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione a carico dell’utilizzatore, viene introdotta la possibilità di trasmettere all’Inps la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni.
Per le imprese agricole, il precedente testo parlava solo di “durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni”. Inoltre, le quattro ore continuative di prestazione sono riferite adesso al nuovo arco temporale e non più alla singola giornata.
Su richiesta dei prestatori, il pagamento del compenso può essere effettuato, decorsi 15 giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa, sia venuta irrevocabile, per il tramite di qualsiasi sportello postale.
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