Il riscatto agevolato del corso di studi collocato successivamente al 1° Gennaio 1996 viene riconosciuto a tutti, e non più solo a chi ha meno di 45 anni.
Il riscatto del corso di studi universitari può essere esercitato dai lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata. Nel caso di quest’ultima, si potranno riscattare solamente periodi successivi al 1996, anno di istituzione della Gestione stessa. Per poter riscattare il titolo di studio deve essere stato conseguito al momento della presentazione della domanda e i periodi da riscattare non devono essere già coperti da contribuzione, ad eccezione di quella maturata nelle Casse professionali.
Possono essere oggetto di riscatto gli anni di durata legale del corso di studi, i titoli di studio cui far riferimento sono elencati dalla legge n.341/1990 e comprendono anche i corsi disciplinati dai decreti del MIUR n.503/1999 e n.270/2004, inclusi i titoli conseguiti all’estero.
L’art. 2 D.Lgs.n. 184/1997 definisce il criterio di calcolo del riscatto che è legato al metodo di calcolo del trattamento pensionistico, tenendo conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto. L’onere sarà calcolato con la riserva matematica se il periodo di riscatto si colloca in periodi per i quali il metodo di calcolo adottato sarebbe quello retributivo, vale a dire antecedentemente al 1° gennaio 1996 o al 1° gennaio 2012 nel caso in cui il richiedente abbia maturato 18 anni di contributi al 31 Dicembre 1995, compresi gli anni di riscatto. Qualora, invece, il periodo da riscattare si dovesse collocare in periodi corrispondenti a quelli cui si applica il metodo contributivo, vale a dire i periodi successivi al 31 Dicembre 1995 o al 2011, in presenza di almeno 18 anni di contributi nella carriera dell’assicurato, conteggiando anche gli anni riscattabili, l’onere del riscatto sarà calcolato con il metodo a percentuale.
L’onere può essere rateizzato per un massimo di 120 rate mensili in 10 anni senza interessi. Nel caso in cui, il riscatto risulti necessario per permettere al richiedente di accedere al trattamento pensionistico, l’interessato dovrà versare l’intero importo prima della decorrenza della pensione stessa.
I soggetti inoccupati, ossia non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato l’attività lavorativa né in Italia né all’estero, dal 2008 si sono visti riconosciuta la possibilità di riscattare periodi di studio sostenendo un onere forfettario che viene calcolato sulla base dei minimali di reddito previsti per la gestione degli artigiani e dei commercianti nell’anno di presentazione della domanda.
Il calcolo verrà fatto su base percentuale, partendo dal minimale reddituale previsto nella gestione commercianti per l’anno di presentazione della domanda.
La previsione normativa comporta che, unicamente per periodi di studio collocati a partire dal 1° Gennaio 1996, vale a dire periodi da valutare con il sistema di calcolo contributivo, la facoltà di riscatto possa avvenire con un calcolo agevolato. Questo si applicherà a tutti e non più solamente agli under 45 come inizialmente previsto.
Il riscatto agevolato rispecchierà quanto accade nel caso degli inoccupati, con un onere per ogni anno oggetto di riscatto corrispondente al livello minimo imponibile annuo del reddito soggetto ad imposizione della Gestione INPS Artigiani e Commercianti, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’AGO, in vigore al momento della presentazione della domanda.