Nuovi contributi a fondo perduto per gli operatori dei settori economici oggetto delle nuove restrizioni imposte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020. Allungamento della cassa integrazione. Proroga del credito d’imposta sugli affitti, previsto dal decreto Rilancio, anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, che viene esteso anche ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro. Cancellazione della seconda rata IMU per le categorie interessate dalle restrizioni. Misure per i lavoratori dello spettacolo, del turismo e dello sport. Sono alcune delle disposizioni del decreto Ristori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 il decreto Ristori (D.L. n. 137/2020). Il provvedimento, che contiene un pacchetto di misure di sostegno economico per le attività più penalizzate dalle ultime restrizioni introdotte per contrastare la diffusione del Covid-19

Misure di agevolative

Contributo a fondo perduto

Viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto a beneficio degli operatori, con partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020, dei settori oggetto delle misure restrittive disposte con il DPCM del 24 ottobre 2020 (individuati attraverso i codici ATECO), tra cui: bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema.

Agli indennizzi sono ammessi anche i soggetti con fatturato superiore ai 5 milioni di euro.

Esclusi invece i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Viene esteso fino al 30 giugno 2021 il periodo validità del tax credit vacanze. In particolare, per effetto dalla proroga il bonus può essere utilizzato per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast fino al 30 giugno 2021 (anziché 31 dicembre 2020).

Ai fini della concessione dell’agevolazione saranno prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020.

Previsto anche un rimborso con voucher dei biglietti per gli spettacoli dal vivo previsti dal 24 ottobre e fino al 31 gennaio 2021 annullati per le nuove restrizioni previste dal DPCM del 24 ottobre 2020.

Misure per il lavoro

CIG

Vengono previste ulteriori 6 settimane di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021. Le 6 settimane di trattamenti sono riconosciute sia ai datori di lavoro ai quali sia stata già interamente autorizzata la seconda tranche di 9 settimane di cui all’art. 1, comma 2, del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), decorso il periodo autorizzato, sia ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La concessione delle 6 settimane di cassa integrazione è gratuita per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni imposte dal DPCM del 24 ottobre 2020.

Negli altri casi è invece previsto il pagamento di un contributo addizionale pari:

al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;

– al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019.

Blocco licenziamenti

Viene prorogato fino al 31 gennaio 2021 il blocco dei licenziamenti. Tale limitazione non trova applicazione nei seguenti casi:

– imprese che hanno cessato l’attività;

– imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l’esercizio provvisorio;

– nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Esonero contributi

Per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, viene riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, riparametrato e applicato su base mensile.

Sospensione contributi

Per le aziende interessate dal DPCM 24 ottobre 2020 è prevista la sospensione dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori per il mese di novembre.

I pagamenti di detti contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Nuove indennità

È previsto inoltre una indennità di 1.000 euro per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (inclusi quelli con contratto di somministrazione o a tempo determinato), i lavoratori dello spettacolo, gli intermittenti, i venditori porta a porta e i prestatori d’opera.

Lavoro agile

Viene esteso lo smart working per i lavoratori con figli. In particolare, si prevede che un genitore lavoratore dipendente potrà accedere allo smart working non solo se il figlio con meno di 16 anni (ante modifica il limite di età era di 14 anni) è stato posto in quarantena a seguito di un contagio da COVID-19 ma anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio nonché nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.