Prorogato al 31 luglio 2021 lo smart working semplificato per i datori di lavoro.
Lo prevede il decreto Riaperture, il decreto legge 22 aprile 2021 n.52, in vigore dal 23 aprile 2021.
La proroga va a completare l’eterogeneo quadro delle norme predisposte dal legislatore emergenziale con riguardo al lavoro agile, concepito come misura anti-contagio a tutela della salute dei lavoratori e come strumento di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, per la cura dei figli.
In cosa consiste lo smart working semplificato
Sino al 31 luglio 2021 i datori di lavoro privati possono usufruire delle seguenti facilitazioni procedurali:
- possono applicare le modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato e senza bisogno di redigere un accordo individuale con i lavoratori
- possono assolvere in via telematica gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’INAIL.
- possono ricorrere alla procedura semplificata
Altre tutele valide sino al 30 giugno
Lavoratori fragili
Sino al 30 giugno 2021 i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraversa l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Pe lavoratori fragili si intendono i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
N.B. il termine ultimo del 28 febbraio 2021 è stato così prorogato dall’art. 15 del decreto Sostegni che ha novellato l’art. 1, comma 481, della legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 478)
Lavoratori genitori di figli disabili o con DSA o BES
Sino al 30 giugno 2021 è inoltre riconosciuta la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a entrambe i genitori di figli di ogni età con:
- disabilità grave (art. 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104)
- disturbi specifici dell’apprendimento (legge 8 ottobre 2010, n. 170)
- bisogni educativi speciali (direttiva del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 dicembre 2012)
Tale possibilità è concessa nei seguenti casi:
- sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio
- infezione da SARS_CoV-2
- quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto
- frequenza di centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura
Genitori di figli disabili gravi e per BES
Sempre sino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno un figlio in condizioni di disabilità grave, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi formativi previsti dagli artt. 18 e 23 della legge 22 maggio 2017, n.81.
Lavoratori genitori di figlio minore di anni 16
Infine, è riconosciuta la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile al lavoratore dipendente genitore (il ddl di conversione sopprime il requisito della convivenza) di figlio minore di anni 16, in alternativa all’altro genitore, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
- della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio
- della sospensione dell’attività educativa in presenza del figlio
- dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio
- della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.