L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), con le maggiorazioni introdotte per il periodo ponte dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, è destinato anche a colf, badanti e lavoratori domestici in genere (italiani, comunitari ed extracomunitari che lavorano in Italia).
L’assegno, a differenza di quanto avviene per la quasi totalità dei lavoratori subordinati, viene erogato direttamente dall’INPS.
L’importo è calcolato in base alla contribuzione di lavoro domestico, alla tipologia e al numero dei componenti del nucleo familiare e ai redditi conseguiti dal nucleo familiare.
Il decreto legge n. 79/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 112/2021, che ha introdotto l’assegno temporaneo come misura sperimentale dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, ha innalzato il valore mensile dell’ANF per il medesimo periodo per un valore di 37,50 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari fino a due figli e di 55,00 euro per i nuclei familiari di almeno tre figli.
Tra i destinatari della misura vi sono anche i lavoratori domestici, per i quali l’INPS applicherà l’aumento in automatico al momento della liquidazione dell’importo spettante a seguito della presentazione della domanda ANF.
Chi sono i lavoratori domestici
La norma fa rientrare nel novero della disciplina del lavoro domestico quei rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro.
La categoria dei lavoratori domestici comprende quindi tutti i lavoratori che svolgono esclusivamente attività lavorativa nelle abitazioni di terze persone per il soddisfacimento delle esigenze domestiche.
Requisiti della prestazione lavorativa
La prestazione dei domestici, riconducibile al rapporto di lavoro della generalità dei lavoratori subordinati, deve:
· avere continuità (cioè non essere puramente occasionale: art. 1 L. 339/58);
· essere resa all’interno dell’abitazione del datore di lavoro;
· rispondere a un bisogno personale del datore di lavoro, legato al funzionamento della vita familiare (e non dell’attività istituzionale e professionale).
ANF: requisiti di erogazione
1. Nucleo familiare
Il nucleo familiare dell’avente diritto all’ANF può essere formato da:
· il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
· il coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia. Gli stranieri residenti in Italia, poligami nel loro paese, possono includere nel proprio nucleo familiare solo la prima moglie, se residente in Italia;
· i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
· i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione;
· i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di «nuclei numerosi», cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
· i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione;
· i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione.
2. Reddito familiare
È costituito dalla somma dei redditi del richiedente e degli altri soggetti componenti il suo nucleo familiare.
I periodi di pagamento degli ANF vanno dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno seguente e il reddito di riferimento è l’ultimo fiscalmente accertato con modello fiscale (CU; 730; Unico)
Il reddito da considerare è quello riferito ai componenti del nucleo, come sopra individuato, al momento della domanda.
È da tener presente che ai fini del riconoscimento dell’ANF, questo non spetta se il reddito da lavoro dipendente (di tutto il nucleo familiare) risulta inferiore al 70% del reddito familiare complessivo.
ANF: importo 2021
L’importo dell’ANF per i lavoratori domestici 2021 è calcolato in base:
· alla contribuzione di lavoro domestico;
· alla tipologia e al numero dei componenti del nucleo familiare;
· ai redditi conseguiti dal nucleo familiare.
In caso di domanda per periodi pregressi deve essere inviata una richiesta per ogni anno e gli eventuali arretrati spettanti vengono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.