Alla luce dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando ancora la nostra Regione, con temperature elevatissime raramente riscontrate almeno nel recente passato, i datori di lavoro devono considerare anche tale fattore di esposizione a rischio dei lavoratori al fine di adempiere correttamente ai propri obblighi di tutela dell’integrità psico-fisica degli stessi.
Il titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 prevede specifici obblighi, in tema di valutazione del rischio da stress termico nei cantieri edili, in capo sia ai coordinatori di sicurezza, in fase di redazione e controllo sull’applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento, sia ai datori di lavoro in fase di applicazione delle misure e delle prescrizioni ivi contenute
Va altresì considerato che anche l’INPS, con proprio messaggio n. 1856 del 03.05.2017, ha espressamente previsto che “le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°, che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportano l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO (cassa integrazione guadagni ordinaria)”.
A riguardo, sulla base dell’esperienza degli ultimi giorni, sembra peraltro da escludere la possibilità di richiedere la CIGO per la fase lavorativa mattutina (nella quale le temperature, pur elevate, non raggiungono i picchi pomeridiani), a differenza, appunto, di quelle pomeridiane, in presenza dei requisiti sopra indicati.