Estensione della Cassa integrazione Covid-19 di altre 12 settimane.
Proroga del divieto di licenziamento sino al 31 marzo 2021.
Congedo di paternità obbligatorio di 7 giorni e bonus bebè anche nel 2021.
Nuovi incentivi contributivi per l’assunzione di giovani per un periodo massimo di 36 mesi elevato a 48 mesi per le assunzioni nelle regioni svantaggiate.
Proroga di un anno per Opzione donna e dell’APE sociale e novità ai fini previdenziali per il part time verticale ciclico.
L’obbiettivo principale del Governo è sostenere le famiglie e le imprese colpite dalla crisi causata dall’emergenza Covid-19 ma anche stimolare la ripresa economica attraverso la creazione di nuova occupazione.
Cassa integrazione ordinaria ed in deroga e assegno ordinario
Il disegno di legge di Bilancio 2021 prolunga di 12 settimane la durata massima di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COID-19.
Le ulteriori 12 settimane devono essere collocate:
- nel periodo tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria.
- nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti ed autorizzati ai sensi del Decreto Ristori (ulteriori 6 settimane da usufruire tra il 16 novembre2020 ed il 31 gennaio 2021, art. 12 del decreto legge n. 137/2020) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste dalla legge di Bilancio 2021.
I benefici sono riconosciuti anche a favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 ed in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021.
Per fruire delle 12 settimane di integrazione salariale non è previsto il versamento di contributi addizionali da parte del datore di lavoro.
Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)
La bozza di ddl di Bilancio 2021 prevede la concessione dei trattamenti di CISOA per una durata massima pari a ulteriori 90 giornate da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti ed autorizzati ai sensi del decreto Agosto collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020 sono imputati ai 90 giorni stabiliti dalla legge di Bilancio 2021.
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali alternativo alla CIG
I datori di lavoro privati che non richiedono le ulteriori 12 settimane di integrazione salariale possono fruire dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato ed applicato su base mensile.
Divieto di Licenziamento
Esteso il divieto di licenziamento fino al 31 marzo 2021.
Sino a tale data varrà per le aziende il divieto di avvio delle procedure di licenziamento collettivo ex legge n. 223/1991.
Per lo stesso periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, salvo si tratti di personale impiegato in appalti e che sia stato riassunto a seguito del subentro di nuovo appaltatore in conseguenza di un obbligo di natura legale, di CCNL o di clausola inserita nel contratto di appalto.
Sino alla stessa data è fatto divieto a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti, di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e restano sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della medesima legge.
Il divieto di licenziamento resta inapplicabile nel caso di:
- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività, con messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa.
- accordi collettivi aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali, di incentivo all’esodo, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
- licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.
Bonus Bebè
Si conferma l’assegno di natalità per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
E’ un assegno mensile, detto anche “Bonus Bebè”, riconosciuto per la durata massima di 12 mensilità spettante ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno per le nascite, adozioni, affidamenti preadottivi avvenuti nel 2020.
Congedo di paternità
Confermata anche per il 2021 l’estensione a 7 giorni del congedo di paternità obbligatoria da usufruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio.
L’estensione era già prevista dalla legge di Bilancio 2020 che ha inoltre confermato a 1 giorno la durata del congedo facoltativo.
Si ricorda però che l’Europa (direttiva 2019/1158) stabilisce a 10 giorni lavorativi la durata del congedo di paternità e che la direttiva dovrà essere recepita entro il 2 agosto 2022.
Rinnovo dei contratti a tempo determinato
Si prevede che sino al 31 marzo 2021 è possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in deroga alle disposizioni su numero massimo delle proroghe e sulla durata massima di 36 mesi di cui all’art. 21 e 19 del D.Lgs. n. 81/2015.
Incentivo occupazione giovani
Relativamente al biennio 2021-2022, viene riconosciuto l’esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro, per le assunzioni di giovani che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e per assunzioni di lavoratori con contratto di apprendistato.
L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
Sgravio contributivo per le donne
Per il biennio 2021-2022 ed in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’art. 4, commi 9-11 della legge Fornero previsto per le assunzioni di lavoratrici donne è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
Esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e Imprenditori Agricoli
Prorogato al 2021 l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola dei coltivatori diretti e degli Imprenditori agricoli professionali under 40.
Lo sgravio è previsto per un massimo 24 mesi.
Decontribuzione Sud
Estesa fino al 31 dicembre 2029 l’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate prevista dall’art. 27 comma 1 del decreto Agosto.
L’esonero viene però rimodulato nel seguente modo:
a) in una misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali versati sino al 31 dicembre 2025;
b) in una misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali versati per gli anni 2026 e 2027;
c) in una misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali versati per gli anni 2028 e 2029.
L’agevolazione è concessa dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19.
L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
CIGS per cessata attività e per le imprese con rilevanza economica strategica
Prorogata per gli anni 2021-2022 la possibilità, per le imprese che cessano l’attività, di accedere ad un intervento di CIGS finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un massimo di 12 mesi.
Prorogata per gli anni 2021-2022-2023 la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica che abbiano esaurito la disponibilità di utilizzo della CIGS, di richiedere un ulteriore periodo di CIGS. La proroga può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.
Reddito di cittadinanza
Incrementato per gli anni dal 2021 al 2029 il finanziamento per il Reddito di cittadinanza.
Disposizioni previdenziali
Contratto di espansione interprofessionale
Il disegno di legge di Bilancio 2021 proroga al 2021 le disposizioni relative al contratto di espansione di cui all’art. 41, D.Lgs. n.148/2015 come modificato dall’art. 26-quater, c.1, del DL 34/2019 estendendone l’applicazione alle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 500 dipendenti.
Opzione donna
Viene estesa la possibilità di accedere alla pensione “Opzione donna” alle lavoratrici che abbiano maturato, entro 31 dicembre 2020, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (lavoratrici autonome).
Ape sociale
Un anno in più di tempo per l’APE sociale, l’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS a determinate categorie di soggetti, con almeno 63 anni d’età e che non siano già titolari di pensione diretta.
La bozza del ddl di Bilancio 2021 proroga l’anticipo pensionistico sino al 31 dicembre 2021.
Part time verticale ciclico
Viene considerata utile, ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto a pensione l’intera durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati.
Per i contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima dell’entrata in vigore della legge di Bilancio 2021, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato.
Pensioni d’oro
Con l’obbiettivo di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 234 del 2020, viene ridotto a 3 anni (dal 1° gennaio 2019), rispetto agli attuali 5 anni, il periodo di applicazione del contributo di solidarietà sulle pensioni i cui importi sono superiori a 130.000 euro.