L’assegno di inclusione è rivolto ai nuclei familiari in cui siano presenti minori, persone con disabilità, persone con più di 60 anni di età, residenti in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 3 in via continuativa.
Si prevede che nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a 14 anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati – in deroga alla condizione fissata dalla lettera a), comma 1, dell’articolo 9 – l’offerta di lavoro a tempo indeterminato va accettata se il posto di lavoro non eccede la distanza di ottanta chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
Per i nuclei familiari in cui non siano presenti figli under 14 continua ad operare la condizione fissata dalla lettera a) del comma 1, dell’articolo 9, ai sensi della quale, l’offerta di lavoro sarà considerata congrua – e quindi non potrà essere rifiutata pena la decadenza dal beneficio – se si riferisce a un rapporto a tempo indeterminato nell’ambito dell’intero territorio nazionale.