ASSEGNO TEMPORANEO FIGLI MINORI: COME PRESENTARE LA DOMANDA
L’INPS fornisce ulteriori indicazioni e precisazioni sui requisiti e le condizioni di spettanza dell’Assegno temporaneo per i figli minori, la misura ponte introdotta in attesa dell’entrata in vigore, a partire dal 2022, dell’Assegno unico universale.
In via assolutamente temporanea, a decorrere dall’1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, è stato introdotto l’“Assegno temporaneo per i figli minori”.
Requisiti e ambito di applicazione
L’Assegno temporaneo è erogato dall’INPS in presenza di figli minori di 18 anni, ivi inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare propriamente detto.
L’assegno per il nucleo familiare (ANF) è corrisposto alle seguenti categorie di lavoratori:
- dipendenti;
- iscritti alla Gestione separata;
- agricoli, domestici e domestici somministrati;
- dipendenti di ditte cessate, fallite e inadempienti, lavoratori in aspettativa sindacale;
- marittimi sbarcati, titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione (NASpI o di disoccupazione agricola), di trattamenti di integrazione salariale o prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.
L’Assegno può inoltre essere riconosciuto ai nuclei familiari di lavoratori autonomi e ai nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione.
Presentazione della domanda
La domanda di Assegno temporaneo è presentata, di norma, dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli Istituti di patronato.