ASSEGNO TEMPORANEO FIGLI MINORI: COME PRESENTARE LA DOMANDA

L’INPS fornisce ulteriori indicazioni e precisazioni sui requisiti e le condizioni di spettanza dell’Assegno temporaneo per i figli minori, la misura ponte introdotta in attesa dell’entrata in vigore, a partire dal 2022, dell’Assegno unico universale.

In via assolutamente temporanea, a decorrere dall’1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, è stato introdotto l’“Assegno temporaneo per i figli minori”.

Requisiti e ambito di applicazione

L’Assegno temporaneo è erogato dall’INPS in presenza di figli minori di 18 anni, ivi inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare propriamente detto.

L’assegno per il nucleo familiare (ANF) è corrisposto alle seguenti categorie di lavoratori:

  • dipendenti;
  • iscritti alla Gestione separata;
  • agricoli, domestici e domestici somministrati;
  • dipendenti di ditte cessate, fallite e inadempienti, lavoratori in aspettativa sindacale;
  • marittimi sbarcati, titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione (NASpI o di disoccupazione agricola), di trattamenti di integrazione salariale o prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.

L’Assegno può inoltre essere riconosciuto ai nuclei familiari di lavoratori autonomi e ai nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione.

Presentazione della domanda

La domanda di Assegno temporaneo è presentata, di norma, dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli Istituti di patronato.