Il datore di lavoro che decide di assumere, anche a tempo determinato, un lavoratore ultracinquantenne in stato di disoccupazione può applicare uno sgravio sugli oneri INPS e INAIL pari al 50%.
Lo sconto diviene totale se ad essere assunta è una donna disoccupata o priva di un lavoro regolarmente retribuito.
L’assunzione deve determinare un incremento del numero medio dei dipendenti in forza rispetto alla media occupazionale precedente l’assunzione.
Quali sono i beneficiari
L’assunzione di un lavoratore disoccupato che abbia già compiuto 50 anni di età consente al datore di lavoro di usufruire di uno specifico sgravio contributivo applicabile ai contratti a termine e a quelli a tempo indeterminato.
I lavoratori ultracinquantenni devono altresì, da oltre 12 mesi:
- aver perso il posto di lavoro (anche a seguito di dimissioni) o cessato un’attività autonoma;
- aver presentato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità – DID al lavoro o la domanda di NASpI.
Deve inoltre trattarsi di un lavoratore che non deve essere stato licenziato, negli ultimi 6 mesi, né dalla medesima azienda che assume né da un’altra ad essa collegata.
Sono ammessi al beneficio i datori di lavoro privati nel rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi:
- l’assunzione non obbligatoria a norma di legge o ai sensi della contrattazione collettiva;
- rispetto dell’eventuale diritto di precedenza alla riassunzione,
- nessuna sospensione dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;
- regolarità contributiva;
- rispetto della normativa sul lavoro, gli accordi e contratti collettivi nazionali regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti, e le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’agevolazione si applica alle seguenti tipologie contrattuali, a tempo pieno o part-time:
- contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche “a-causale”;
- trasformazioni a tempo indeterminato di rapporto a termine agevolato, purché la trasformazione avvenga prima della scadenza.
Nel biennio 2021/2022 per l’assunzione di donne svantaggiate lo sgravio è totale nella soglia massima di beneficio fruibile di 6.000 euro annui.
L’agevolazione consiste in una riduzione al 50% (100% in caso di donne assunte nel biennio 2021/2022) dei contributi INPS a carico del datore di lavoro e dei contributi INAIL per la durata di:
- 12 mesi in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato;
- 18 mesi in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- 18 mesi se si procede alla trasformazione a tempo indeterminato di assunzioni agevolate a termine.
L’assunzione deve determinare un incremento del numero medio dei dipendenti in forza.