L’INPS ha emanato la circolare n. 115/2020 con la quale ha dettato le proprie indicazioni amministrative sulle integrazioni salariali COVID-19 alla luce delle novità introdotte con il devreto Agosto (D.L. n. 104/2020) e, il giorno dopo, con il messaggio n. 3525/2020 ha regolamentato le modalità di accesso alla fruizione delle seconde 9 settimane delle 18 complessive ove, in alcuni casi, è previsto il pagamento di un contributo addizionale.
Va ricordato come tali periodi siano considerati “neutri” in quanto non rietrano nel calcolo del quinquennio e del biennio mobile e non sottostanno al vincolo del limite di 1/3 delle ore lavorabili e non è richiesto il requisito dell’anzianità di almeno 90 giorni nell’unità produttiva.
Lavoratori destinatari degli ammortizzatori COVID-19
I lavoratori destinatari degli ammortizzatori COVID-19 devono essere in forza alla data del 13 luglio.
Chi fosse stato assunto successivamente resta fuori mentre per i lavoratori che, a seguito di cambio di appalto verificatosi dopo tale data, siano stati assunti dal nuovo imprenditore, va verificata l’anzianità aziendale nell’appalto con la conseguenza che “restano dentro” se la loro originaria assunzione presso la precedente impresa risulta essere antecedente al 14 luglio.
Ora è l’ INPS che ha la gestione completa degli ammortizzatori concernenti la CIGO, l’assegno ordinario del FIS e la CASSA IN DEROGA.
a) I nuovi ammortizzatori possono essere richiesti anche dai datori di lavoro che non hanno mai fruito delle misure di sostegno del reddito.
b) Il TFR per i periodi di integrazione salariale resta a carico delle imprese: quelle soggette alla disciplina del Fondo di Tesoreria sono tenute a versare allo stesso le quote di TFR maturate durante tali periodi.
Per l’invio delle istanze di integrazione salariale il termine ultimo resta fissato alla fine del mese successivo rispetto a quello in cui è iniziata la sospensione o la riduzione di orario.
Il decreto legge del 7 ottobre 2020 n. 125 ha stabilito il termine di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale al 31 ottobre.
Ulteriore 9 settimane e contributo addizionale
La causale di riferimento è “COVID-19 con fatturato” e riguarda le richieste per CIGO, assegno ordinario del FIS e Cassa in deroga: tutte le istanze che riguarderanno periodi successivi al 14 settembre dovranno essere accompagnate da una autocertificazione ex DPR n. 45/2020 con la quale i datori di lavoro daranno atto di aver comparato il fatturato aziendale relativo al primo semestre 2020 con quello del 2019.
L’ aliquota contributiva:
a) E’ pari al 9% se nella comparazione il fatturato si è ridotto per meno del 20%.
b) E’ pari al 18% per le aziende che non hanno subito cali di fatturato.
c) Non è dovuto alcun contributo addizionale se la riduzione del fatturato è pari o superiore al 20%.
d) I datori di lavoro che hanno iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 non debbono versare alcun contributo addizionale.
In base a quanto autocertificato l’Istituto individua l’aliquota del contributo addizionale che va versato a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.
La mancanza dell’autocertificazione autorizza l’Istituto ad applicare l’aliquota massima.