La riforma dello sport all’art. 25 indica sette categorie di lavoratori sportivi:
- l’atleta,
- l’allenatore,
- l’istruttore;
- il preparatore atletico;
- il direttore sportivo;
- il direttore tecnico;
- il direttore di gara.
L’art. 25 inserisce anche tutti i tesserati che andranno a svolgere delle attività necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva – dietro corrispettivo – sulla base dei regolamenti tecnici della singola attività sportiva.