La riforma dello sport all’art. 25 indica sette categorie di lavoratori sportivi:

  • l’atleta,
  • l’allenatore,
  • l’istruttore;
  • il preparatore atletico;
  • il direttore sportivo;
  • il direttore tecnico;
  • il direttore di gara.

L’art. 25 inserisce anche tutti i tesserati che andranno a svolgere delle attività necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva – dietro corrispettivo – sulla base dei regolamenti tecnici della singola attività sportiva.