Dal 25 Giugno 2015 c’è il nuovo congedo parentale a ore. Si tratta di una fantastica opportunità offerta alle mamme e ai papà che possono richiedere il permesso per la riduzione dell’orario di lavoro non più per giorni interi, ma per singole ore.
Occorre fare un passo indietro e dire che il congedo di paternità e maternità si trova nel Decreto Legislativo 151 del 2001, solo che al tempo lo faceva dipendere dalle solite condizioni che rendevano inapplicabili in pratica, ad esempio la contrattazione collettiva, quando è intervenuto il Job Act a dire che il congedo si poteva richiedere in modo molto più snello senza alcuna intesa sindacale.
Oggi basterà presentare una richiesta al proprio Datore di Lavoro e all’Inps.
L’unico problema risiede nell’impossibilità di cumularlo con altri permessi.
Sarà sufficiente comunicare al Vostro datore di Lavoro che per esempio il lunedì ed il martedì uscirete due ore prima all’orario di lavoro ordinario.
Il preavviso deve essere di due giorni lavorativi ed il massimo delle ore richiedibili come permesso non potrà essere maggiore della metà dell’orario medio giornaliero.
Sia la madre sia il padre possono fruire del congedo parentale per una durata massima di sei mesi ciascuno. Per il padre è stato previsto che il congedo possa arrivare a sette mesi purché si astenga dal lavoro per almeno tre mesi consecutivi.
Il congedo parentale massimo fruibile da entrambi i genitori complessivamente non potrà superare i dieci mesi elevabili a undici nel caso in cui il padre ne abbia fruito, come detto sopra, per almeno sette mesi.
Il congedo parentale ricordo che potrà essere richiesto dalle mamme e dai papà con contratto di lavoro dipendente fino a 12 anni di vita del figlio.
Inoltre nel caso di bambini dai 3 a 6 anni di vita del figlio, la retribuzione sarà pari al 30%.
Dai 6 anni e un giorno sino agli 8 anni con determinati limiti di reddito.
Dai 8 ai 12 anni il congedo non è più indennizzato.
In pratica basterà comunicare al Vostro Datore di Lavoro che nei giorni X e Y uscirete con una, due o tre ore di anticipo per le prossime N settimane, senza che il Datore di Lavoro possa rilevare alcunché.
Il consiglio che posso dire è di definire una riduzione che possa andare bene sia al Lavoratore sia al Datore di Lavoro per non creare tensioni ingiustificate.
Non si può cumulare le ore di congedo parentale con le ore di allattamento.
Sarà possibile effettuare il cumulo, ossia richiedere permessi che siamo disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. come per esempio quelli della Legge 104 del 1992 ossia la Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.