Oggetto: CONGEDO PARENTALE – FRUIZIONE AD ORE

Dopo che il Jobs Act ha esteso a tutti i lavoratori dipendenti il congedo parentale a ore la circolare INPS n. 152/2015 ha fornito le istruzioni per fruire del congedo parentale su base oraria fino ai 12 anni del figlio, con retribuzione del 30% fino ai 6 anni. Il Dlgs 80/2015 ha infatti esteso tale diritto in costanza di rapporto di lavoro anche in mancanza di specifica previsione contrattuale, almeno per il 2016.

E’ possibile alternare e sommare le due formule di congedo, orario o giornaliero (utilizzando due diverse procedure online) ma la durata complessiva del congedo parentale resta tuttavia quella consueta, ossia sei mesi: la modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale.

Il congedo parentale su base oraria è cumulabile con permessi disciplinati da disposizioni diverse dal come ad esempio quelli della Legge 104, quando fruiti in modalità oraria. Lo specifica il messaggio INPS 6704/2015.
Il congedo a ore non è invece cumulabile con i riposi giornalieri per allattamento ed i permessi orari per assistenza ai figli disabili.

Il genitore ha l’onere di comunicare al datore di lavoro la fruizione del congedo parentale con almeno due giorni di preavviso indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo che intende fruire.

La domanda di congedo a ore si presenta mediante specifica procedura telematica con PIN dispositivo, tra i servizi INPS “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito” “Maternità”, “Acquisizione domanda”. Ogni domanda di congedo a ore si riferisce ad un singolo mese solare. Se serve, quindi, bisogna presentare una domanda per ogni periodo che ricade in un diverso mese solare seguendo scrupolosamente le istruzioni che compaiono a video.

 

Lo Studio Burlando-Bruno-De Fraia