Novità per i contratti a termine dall’iter di conversione del decreto Lavoro.
Alcuni emendamenti, approvati in Commissione al Senato, prevedono che nei primi 12 mesi i contratti a tempo determinato saranno sempre acausali, indipendentemente dal fatto che i 12 mesi si raggiungano con un unico rapporto di lavoro ovvero con più contratti di lavoro (rinnovi).
Inoltre, ai fini del computo dei 12 mesi acausali si terrà conto dei soli contratti stipulati a far data dal 5 maggio 2023.
Le nuove causali del decreto Lavoro
Si potrà attivare un contratto a tempo determinato, qualora sia di durata superiore ai 12 mesi, previa identificazione di una delle seguenti causale:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi, così come identificati dall’art. 51 del TU sui contratti di lavoro (D.Lgs. n. 81/2015), e cioè i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) ed i contratti di secondo livello (territoriale ed aziendale), sottoscritti dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
b) per la sostituzione di altri lavoratori;
c) per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti. Questa casistica è subordinata all’assenza delle ipotesi previste dai contratti collettivi e comunque potrà essere utilizzata per i contratti stipulati fino al 30 aprile 2024.
L’individuazione, all’interno del contratto individuale, del “caso” previsto dalla contrattazione collettiva ovvero dell’esigenza individuata dalle parti, dovrà essere reale, coerente con il contesto aziendale e oggettivamente verificabile.
Inoltre, tale causale dovrà persistere per tutta la durata del rapporto di lavoro, proroghe comprese.