Oggetto: La Detassazione 2016 per i premi di produttività o di risultato
La Legge di Stabilità (Art. 1, commi 182/189, Legge 2018/2015) ha ripristinato per l’anno 2016 la detassazione dei premi produttività o di risultato, beneficio riservato ai lavoratori del settore privato, che era stata sospesa nell’anno 2015 a causa della mancanza di risorse finanziarie.
La nuova disciplina presenta alcune novità rispetto al passato: si innalza il limite massimo del reddito percepito dal lavoratore ai fini dell’ammissione all’incentivo (50mila euro annui lordi ai fini fiscali per il 2015), allargando, in tale modo, la fruibilità della misura anche alle categorie di lavoratori che percepiscono redditi più alti (quadri, dirigenti).
Al contempo, tuttavia, è prevista la riduzione del limite massimo di importo assoggettabile a tassazione agevolata del 10% (2.000€ lordi o 2.500€ in alcuni marginalissimi casi).
L’aliquota agevolata è confermata al 10% in sostituzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.
Ai premi, che non possono essere di ammontare sempre uguale né ripetitivi nel tempo e la cui corresponsione deve essere legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, sulla base dei criteri che sono stati stabiliti con il Decreto Lavoro-MEF del 16/05/2016 (l’Agenzia delle Entrate, ha fornito, inoltre, le prime istruzioni operative con la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016), si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, omnicompensiva pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo del premio pari a 2.000 euro lordi, ovvero a 2.500 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. In nessun caso può essere considerato “premio” e quindi detassato un elemento retributivo già presente nel C.C.N.L. di categoria. Premio ha da intendersi un elemento aggiuntivo e nuovo rispetto al C.C.N.L.
In ordine ai parametri citati si deve dire che è decisione unilaterale del datore di lavoro stabilire quali siano. A titolo di esempio si indicano: “presenza al lavoro, fatturato, numero di clienti acquisiti, valore dei beni proditti, andamento infortunistico aziendale”.
Per poter fruire dell’agevolazione è necessario che l’erogazione avvenga in esecuzione di contratti aziendali o territoriali (contratti collettivi di “secondo livello”) sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (cgil, cisl, uil) o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU. Il contratto sottoscritto dalle parti deve necessariamente essere depositato entro trenta giorni dalla stipulazione preso la Direzione Territoriale del Lavoro competente (a mezzo utilizzo sistema elettronico “cliclavoro”), pena l’inapplicabilità del regime di tassazione agevolata o detassazione. All’interno del contratto collettivo di secondo livello devono essere bene indicati tutti i criteri utilizzati al fine della concessione del beneficio: Ammontare del beneficio, parametri adottati, strumenti attraverso cui misurarne l’incremento, periodo in cui corrispondere il premio, ecc.
Bisogna tenere ben presente (pena la nullità del beneficio di detassazione) che un conto è il diritto al premio e un altro conto è il diritto alla detassazione. Nel contratto di secondo livello non si può assolutanente condizionare la corresponsione del premio al diritto alla detassazione. Il premio va condizionato al verificarsi di determinate condizioni (parametri stabiliti) la detassazione è riferita anche al verificarsi di elementi estranei al premio stesso (si pensi al reddito personale del lavoratore premiato che potrebbe sforare i 50.000€ o all’ammontare del premio stesso che potrebbe travalicare i 2.000€). Nell’elaborazione del contratto collettivo di secondo livello deve tenersi conto di tutti questi elementi con il dovuto anticipo onde non trovarsi, poi, ad applicare la disciplina premiale in modo difforme dalla legge.
Come detto il deposito del contratto collettivo di secondo livello deve essere fatto entro 30 giorni dalla sottoscrizione attraverso il sito “www.cliclavoro.gov.it” ove devono essere seguiti tutti i passi richiesti. Simmetricamente alla registrazione e al deposito dell’accordo nel sito sopraindicato, copia dell’accordo viene inviata (a cura della P.A.) all’Agenzia delle Entrate la quale esercita i controlli di legittimità dell’accordo medesimo.
Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Lo Studio Burlando-Bruno-De Fraia