In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto ex art. 54, Dlgs n. 151/2001 il divieto di licenziamento – ovvero fino ad un anno di età del bambino – il datore di lavoro è tenuto ad erogare le indennità previste da disposizioni di legge.

Lavoratori interessati:
lavoratrice durante il periodo di gravidanza;
madre lavoratrice o padre lavoratore che ha usufruito del congedo di paternità obbligatorio o alternativo.

L’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro è condizionata dalla convalida delle dimissioni presso il Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro.
L’obbligo di convalida è prevista per un periodo di 3 anni, mentre il diritto delle indennità previste in caso di licenziamento è riconosciuto per un anno.

Il lavoratore deve:

  • presentare al datore di lavoro la lettera di dimissioni;
  • richiedere la convalida delle proprie dimissioni presso l’ITL competente in una di queste modalità: in presenza, compilando innanzi al funzionario un apposito modulo in cui dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni normative a garanzia del posto di lavoro nelle situazioni connesse alla genitorialità;
    l’avvenuta richiesta di fruizione degli istituti contrattuali e normativi a sostegno della genitorialità e l’effettivo godimento degli stessi;
    le reali motivazioni che hanno spinto la lavoratrice o il lavoratore a recedere dal rapporto di lavoro.

Adempimenti del datore di lavoro:
Il datore di lavoro ricevute le dimissioni convalidate deve liquidare alla lavoratrice o al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso;
liquidare alla lavoratrice o lavoratore le altre indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento (il dimissionario ha altresì diritto all’indennità di disoccupazione NAspi);
versare il contributo di licenziamento o ticket licenziamento;
effettuare in via telematica la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro.