Il nuovo adempimento consiste nel comunicare all’INAIL, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai soli fini statistici, gli infortuni con assenza di almeno un giorno (escluso quello dell’evento):
“Comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonchè per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni”.
Per gli eventi da 4 giorni, escluso quello dell’evento, non cambia nulla in merito alla denuncia ai fini assicurativi dell’infortunio prevista dall’art. 53 testo unico sull’INAIL.
L’INAIL ricorda, l’articolo 55 lettera h) dello stesso TU sulla sicurezza, che è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1972,80 euro per la violazione con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno; con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, invece, il suindicato articolo 55 prevede, altresì, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro.