Quando vi è un certificato con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non può consentire al lavoratore la ripresa dell’attività lavorativa.
L’art. 2087 del Codice civile, prevede che il datore di lavoro debba adoperare tutte le misure necessarie a tutela dell’integrità fisica dei prestatori di lavoro e l’art.20 del Dlgs n.81/08 obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.
Qualora il lavoratore voglia riprendere anticipatamente il lavoro a fronte di una guarigione anticipata, deve essere avviata una procedura istruttoria per il rientro anticipato.
Nei casi di mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, saranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo: 100% dell’indennità per massimo 10 giorni, in caso di prima assenza; 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia, in caso di seconda assenza e 100% dell’indennità dalla data della terza assenza.
Lo Studio Burlando-Bruno-De Fraia