Al lavoratore subordinato può accadere di ammalarsi sia durante lo svolgimento del contratto a tempo indeterminato che durante quello a termine.
La tutela indennitaria prevista dalla normativa è valida per entrambi i tipi di contratto. Rispetto a questa tutela, la legge prevede, però, una serie di limiti di durata proporzionali alle giornate di lavoro svolte prima dell’insorgere dell’evento morboso. In alcuni casi, inoltre, il pagamento dell’indennità è effettuato direttamente dall’INPS.
Durante l’assenza dal lavoro per malattia al lavoratore dipendente del settore privato viene corrisposta da parte dell’INPS l’indennità economica di malattia, in sostituzione della retribuzione, per un periodo di tempo tutelato la cui durata è stabilita dalla legge.
Il diritto all’indennità economica di malattia decorre dal primo giorno in cui si inizia l’attività lavorativa e l’erogazione è effettuata dal datore di lavoro in busta paga, con anticipazione anche dell’indennità dovuta per conto dell’lNPS.
Hanno diritto all’indennità di malattia i lavoratori dipendenti del settore privato, dell’industria, dell’artigianato e dell’agricoltura, con la qualifica di operai, apprendisti, salariati, il cui stato di infermità sia documentato mediante apposita certificazione trasmessa per via telematica dal medico all’INPS e da quest’ultimo resa disponibile al datore di lavoro.
Misura dell’indennità a carico dell’INPS
L’indennità da parte dell’INPS spetta a partire dal quarto giorno di malattia, che deve essere calcolato dalla data di inizio della malattia dichiarata dal lavoratore e riportata nel certificato medico, nella seguente misura:
- 50% della retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel periodo mensile scaduto e immediatamente precedente l’inizio della malattia, per i primi 20 giorni;
- 66,66% della retribuzione media giornaliera di cui sopra, a partire dal ventunesimo giorno.
Per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, il trattamento economico di malattia viene erogato per un periodo massimo di 180 giorni complessivi in un anno solare. In caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, la “protezione assicurativa” è comunque prevista qualora l’evento intervenga nei 60 giorni successivi.
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato, fermo restando il periodo massimo indennizzabile di 180 giorni che non può essere superato, l’indennità di malattia viene corrisposta per un numero di giornate pari a quelle lavorate negli ultimi 12 mesi precedenti la malattia. Nel caso in cui il lavoratore nei 12 mesi precedenti non possa far valere periodi superiori a 30 giorni, l’indennità di malattia è concessa per un periodo massimo di 30 giorni nell’anno solare. In questo ultimo caso è l’INPS a provvedere direttamente all’erogazione del trattamento previa comunicazione da parte del datore.
Visite di controllo
L’INPS può predisporre, avvalendosi dei propri medici, su richiesta del datore di lavoro o di propria iniziativa, visite di controllo sullo stato di salute del lavoratore ammalato, fin dal primo giorno di assenza, durante fasce orarie di reperibilità fissate dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni compresi le domeniche e i giorni festivi.
In caso di assenza ingiustificata, il lavoratore decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo fino a 10 giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, qualora sia risultato assente ingiustificato anche alla seconda visita di controllo. La tutela si perde del tutto se interviene una terza assenza ingiustificata alla visita medica di controllo.