Nell’approfondimento del 27 settembre 2024, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro chiarisce le modalità operative e i requisiti utili all’ottenimento della patente a punti indispensabile per operare nei cantieri edili a partire dall’1 ottobre 2024. Chiariti anche gli ambiti di obbligatorietà del requisito individuato nel possesso del DURF.
Le sole esclusioni all’applicazione del nuovo adempimento riguardano i soggetti che effettuano mere forniture (senza posa in opera o installazione) e le prestazioni di natura intellettuale.
Campo di applicazione
Attività nell’ambito della cantieristica temporanea o mobile, per cui imprese edili, di impiantistica di manutenzione, attività di pulizia oppure svolgenti attività di allestimento e disallestimento spettacoli: per tutti coloro che fisicamente operano all’interno di un cantiere temporaneo mobile.
Nel caso in cui il luogo di lavoro possa essere definito cantiere, è obbligatorio per ogni società, ditta individuale anche artigiana, lavoratore autonomo (comprese le imprese individuali senza dipendenti), possedere tale patente.
Le uniche imprese/lavoratori autonomi esclusi/e da tale applicazione sono quelle/i che siano in possesso dell’attestato di qualificazione SOA che le autorizza a concorrere a gare d’appalto pubbliche, nonché coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ingegneri, architetti, geometri, consulenti della sicurezza).
La domanda può essere presentata dal 1° Ottobre 2024 in via telematica tramite il portale dell’INL direttamente dal Legale Rappresentante, dal Lavoratore Autonomo o attraverso un Suo delegato, compresi i Consulenti del Lavoro, Commercialisti, Avvocati, CAF.
Successivamente alla richiesta, il portale genera un codice univoco associato alla patente rilasciata in formato digitale.
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cantiere, salvo che l’INL proceda con differente comunicazione, nei casi in cui sia accertata l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.