La direzione centrale pensioni dell’Inps, ha dichiarato che: “solo i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale caratterizzato dall’assenza del vincolo di subordinazione sono cumulabili con la pensione Quota 100 nei limiti di 5 mila euro lordi annui. Le altre forme di lavoro occasionale non autonomo non possono rientrare nella deroga prevista dal legislatore. Ne deriva che le prestazioni occasionali pagate tramite libretto di famiglia e contratto di prestazione occasionale (ex voucher) devono ritenersi incompatibili con la fruizione della pensione quota 100“.
L’Inps con le circolari n. 11/2019 del 29 gennaio e la 117/2019 del 9 agosto aveva presentato le regole e le modalità operative di Quota 100, ma in nessuna si è fatto esplicito riferimento alle prestazioni occasionali.
Nella circolare n. 117 sono stati forniti chiarimenti sulla deroga all’incumulabilità prevista solo per il lavoro autonomo occasionale caratterizzato dall’ assenza del vincolo di subordinazione e del potere di coordinamento del committente. Le altre forme di lavoro occasionale non autonomo non sono pertanto riconducibili a tale deroga.
L’accesso anticipato alla pensione ( pensione quota 100) non è cumulabile con i compensi percepiti per l’esercizio di arti, con i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro, con i diritti d’autore e con i compensi dei brevetti.
Tuttavia, durante il godimento di Quota 100 è possibile percepire le somme inerenti le attività lavorative diverse dal lavoro autonomo occasionale svolte prima della decorrenza della pensione.