L’INPS con messaggio n° 3114 del 07 Agosto 2018, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla modalità di fruizione dei permessi della legge n° 104/92 e del congedo straordinario relativamente ai casi di particolari modalità organizzative dell’orario di lavoro.
Viene chiarita, la compatibilità dei permessi nel lavoro a turni, quello in cui l’orario operativo può coprire l’intero arco della giornata e la totalità dei giorni settimanali, comprendendo anche il lavoro notturno, la domenica e le giornate festive.
L’INPS precisa che i permessi legge 104 possono essere fruiti anche in corrispondenza di un turno di lavoro di domenica. Lo stesso vale per il lavoro notturno a cavallo di due giorni solari: in questo caso la prestazione resta riferita a un unico turno di lavoro e il permesso fruito corrisponde a un solo giorno.
Per i lavoratori part-time, inoltre, è previsto il riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile nei casi di part- time verticale e part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese. Nel messaggio vengono quindi forniti degli esempi pratici per chiarire meglio la questione e chiarimenti in merito al cumulo tra congedo straordinario e permessi.
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