Oggetto: FRUIZIONE PERMESSI ROL ED EX FESTIVITÀ – OBBLIGHI CONTRIBUTIVI
Si informano i Signori Clienti che il Ministero del Lavoro ha, da tempo, fornito importanti chiarimenti in ordine al godimento dei permessi per riduzione orario (ROL) e per ex festività e ai connessi contributi dovuti.
I permessi ROL ed ex festività sono previsti dalle contrattazioni collettive e su di essi il Ministero del Lavoro ha precisato che, in caso di mancato godimento genera comunque l’insorgenza dell’obbligo di versamento dei contributi. Tale obbligo deve riferirsi ai termini previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per ogni settore di appartenenza.
La normativa dei permessi, ROL ed ex festività diviene, quindi, analoga a quella relativa alle ferie non godute, le quali – com’è noto – devono essere comunque assoggettate a contribuzione previdenziale dopo il diciottesimo mese dalla scadenza, quand’anche non ancora retribuite, con la differenza che,
per le ferie non è consentita la corresponsione di indennità sostitutiva ed alla scadenza del diciottesimo mese dalla maturazione, devono essere versati i contributi assicurativi, benché non ancora retribuite;
per ROL e permessi per ex festività, invece, qualora non siano fruiti entro l’anno di maturazione (ovvero entro il maggior termine stabilito dal CCNL), al superamento di tale data dovrà essere corrisposta la relativa indennità sostitutiva. In ogni caso, devono essere comunque versati i contributi previdenziali, anche se la predetta indennità sostitutiva non sia stata ancora corrisposta.
Si può così riepilogare:
1. Ferie
Il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie in base a quanto previsto dalla contrattazione collettiva da fruirsi entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Alla scadenza dei 18 mesi successivi alla maturazione il datore di lavoro deve comunque versare i contributi assicurativi. Ne consegue che entro il 30 giugno 2016 dovranno essere fruite le giornate di ferie relative al periodo minimo maturate nell’anno 2014 (pena una sanzione amministrativa in misura oscillante dal minimo di 130€ al massimo di 780€ a carico del datore di lavoro. In ogni caso, sono dovuti i contributi all’INPS sugli importi delle ferie maturate al 31 dicembre 2014, anche se non fruite.
2. ROL, permessi ex festività
Il datore di lavoro deve concedere ai lavoratori dipendenti permessi individuali retribuiti in relazione alle loro richieste, compatibilmente con le esigenze produttive. I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto in atto al momento della scadenza. Taluni c.c.n.l. prevedono la possibilità di fruizione dei permessi in epoca differente. Si indica di seguito un estratto dei c.c.n.l. più ricorrenti con le relative scadenze.
CCNL Terziario: prevede la fruizione dei permessi residui entro il 30 giugno dell’anno successivo;
CCNL Turismo ; prevede la fruizione dei permessi residui entro il 30 giugno dell’anno successivo;
CCNL Studi professionali : prevede la fruizione dei permessi residui entro il 31 luglio dell’anno successivo;
CCNL Industria Metalmeccanica: prevede la fruizione entro i 24 mesi successivi all’anno di maturazione;
CCNL Imprese di pulimento: prevede il pagamento dell’indennità sostitutiva alla scadenza dell’anno di maturazione
Lo Studio Burlando-Bruno-De Fraia