Come si ricorderà, la legge di bilancio 2018 ha disposto, dal 1° luglio 2018, divieto di corrispondere retribuzioni- compensi (o loro anticipi) in contanti ai lavoratori, pena l’applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 5.000.
Il fine della norma è quello di contrastare il fenomeno, ancora diffuso in alcune realtà, della corresponsione al lavoratore di una retribuzione inferiore rispetto a quella stabilita dalla contrattazione collettiva di riferimento.
L’obbligo di pagamento della retribuzione tramite sistemi tracciabili è stato pertanto introdotto al fine di tutelare i lavoratori.
La finalità della norma risulta avvalorata anche dalla previsione (comma 912) in base alla quale la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Come detto in precedenza, i committenti non potranno più corrispondere la retribuzione ai lavoratori, o loro anticipi, per mezzo di denaro contante.
Le modalità di pagamento consentite saranno tramite banca- ufficio postale utilizzando uno dei seguenti mezzi:
- bonifico su conto identificato dal codice iban indicato dal lavoratore
- strumenti di pagamento elettronico
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario – postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato.
Ai fini della contestazione, è neccessario verificare non solo che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando i suddetti strumenti ma che lo stesso sia andato a buon fine.
Rientrano nel campo di applicazione della norma:
- tutti i rapporti di lavoro subbordinato
- i contratti di collaborazione coordinata e continuativa
- i contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.
Il divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni non si applica ai rapporti di lavoro:
- instaurati dalle pubbliche amministrazioni
- domestico o comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti a servizi familiari e domestici.
Il divieto in esame non si applica, inoltre, ai compensi derivanti da borse di studio, tirocini e rapporti autonomi di natura occasionale.
Come sopra anticipato, i datori di lavoro che violano l’obbligo in esame e che effettuano pagamento delle retribuzioni utilizzando denaro contante sono soggetti ad una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
L’importo della sanzione potrà essere ridotto a 1/3 della misura massima di 5.000 euro, a condizione che il pagamento venga effettuato entro 60 giorni dalla contestazione.
Inoltre, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione e notificazione adottato dagli organi di vigilanza sarà possibile presentare:
- ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell’ INL ovvero
- scritti difensivi
Qualora la retribuzione sia superiore a 2.999,99 euro si ritiene che trovi applicazione l’art 49 (antiriciclaggio) che dispone il divieto al trasferimento di denaro contante qualora sia di importo pari o superiore a 3.000 euro, pensa una sanzione amministrativa da 3.000 a 50.000 euro.