Oggetto: VOUCHER – FINALITA’ E UTILIZZO (Art. 1 comma 2 lett. b D.Lgs 185/2016)
Si tratta di una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni lavorative, definite “accessorie”, che non sono riconducibili a contratti di lavoro ordinario in quanto svolte in modo saltuario e occasionale e tutelare situazioni non diversamente regolamentate.
Il pagamento del lavoratore avviene attraverso la consegna di “buoni lavoro” (vouchers).
Il costo di un voucher è pari a 10€ ma al lavoratore vanno 7,50€ che corrispondono al compenso di un’ora di lavoro e i rimanenti 2,50€ vanno a copertura della contribuzione previdenziale presso INPS e di quella assicurativa presso INAIL.
Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali e liberi professionisti non possono superare i 2.020€ netti annui (2.693€ lordi) per ciascun committente.
Il prestatore di lavoro non può comunque, per parte propria, superare il limite di 7.000€ netti annui (9.333€ lordi) anche se con diversi committenti.
La norma di legge sopraindicata ha modificato la procedura di utilizzo delle prestazioni con “vouchers”.
I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio (vouchers) sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente della DTL (Ispettorato del lavoro) mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresi’, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui e’ stata omessa la comunicazione.
Dalla data odierna, quindi, prima di attivare una prestazione con “voucher” sarà obbligatorio notificarne l’inizio con almeno un’ora di anticipo alla competente sede della Direzione Territoriale del Lavoro (Ispettorato del lavoro) a mezzo:
- sms al numero: 3399942256
oppure
- mail PEC all’indirizzo: dtl.genova@pec.lavoro.gov.it
oppure
- mail ordinaria all’indirizzo: dtl-genova@lavoro.gov.it
Vi invitiamo a voler prendere buona nota.
Lo Studio Burlando-Bruno-De Fraia